Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0432856 del 21 dicembre 2018, haconfermato per l'anno 2019 le misure del diritto annuale previste per l'anno 2018. Per il triennio 2017-2019 è stato autorizzato l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale (D.M. 22 maggio 2017).
Gli importi determinati sono i seguenti:
TABELLA 1a - SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 52,80* | 10,56* cad. |
Società semplici agricole | 60 | 12 cad. |
Società semplice non agricola | 120 | 24 cad. |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 120 | 24 cad. |
Unità locali di imprese estere | - | 66 |
Soggetti iscritti solo al REA | 18 | - |
TABELLA 1b - SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | IMPORTI in euro | |
Sede | Unità locale | |
Imprese individuali | 120 | 24 |
Società cooperative | 120 | 24 |
Consorzi | 120 | 24 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 120 | 24 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 120 | 24 |
Gli importi in Tabella 1a e 1b tengono conto sia della riduzione del 50% che dell'aumento del 20% in precedenza specificati.
1. Come calcolare l'importo dovuto
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2019, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
*Arrotondamento: Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale da versare va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
2. Termini per il versamento
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento di quanto dovuto.
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