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CANCELLAZIONE DEL PROTESTO

Cancellazione per avvenuto pagamento dell'effetto cambiario

(art. 4, comma 1, della L. 77/1955 e successive modificazioni)

La norma prevede che il debitore ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti se, entro 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

La norma è applicabile solo alle cambiali e ai vaglia cambiari e non agli assegni.

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Cancellazione per illegittima o erronea levata di protesto

(art. 4, comma 2, della L. 77/1955 e successive modificazioni)

La norma prevede che la domanda di cancellazione possa essere presentata da:

  • chiunque dimostri di aver subito levata di protesto al proprio nome illegittimamente o erroneamente;
  • dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto. L'istanza può riguardare sia effetti cambiari che assegni.

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Cancellazione per intervenuta riabilitazione

(art. 17, comma 6-bis, della L. 108/1996 e successive modificazioni)

La norma prevede che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico. La riabilitazione è accordata dal Tribunale del luogo di residenza del debitore protestato.

La riabilitazione è accordata per il protesto sia di effetti cambiari che di assegni.

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Annotazione dell’avvenuto pagamento

La norma prevede che il debitore può ottenere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Registro informatico dei protesti se, oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario o dell’assegno protestato, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

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