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ATTESTAZIONI PARTICOLARI

 Bandiera Algeria

ALGERIA - ATTESTAZIONI DI LIBERA COMMERCIALIZZAZIONE

L’importazione in Algeria di merci assoggettate alla domiciliazione bancaria è subordinata alla presentazione dell’Attestation de libre commercialisation dans le pays d'origine et/ou de provenance - attestazione di libera circolazione del prodotto nel Paese di origine o di provenienza - rilasciata dalle autorità competenti del Paese esportatore, nella quale si attesta che la merce è liberamente commercializzata sul territorio.

L’attestazione non è richiesta né per i prodotti diretti alla trasformazione (semilavorati o elementi necessari alla produzione) né per i prodotti soggetti ad autorizzazioni tecniche da parte di Autorità pubbliche algerine.

Le richieste di visto sull’attestazione possono essere presentate accedendo al servizio Certificati di Origine per l'estero (piattaforma Cert’O - sezione “richiesta visti e autorizzazioni”) allegando i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:

Se si desidera che il visto venga apposto sull’attestazione firmata in originale dal legale rappresentante, precisare tale circostanza nelle “note per la Camera” e presentare tale documento allo sportello dopo che si è conclusa la procedura di rilascio telematico.

Diritti di segreteria: € 3,00 per ciascun visto, da versare con prepagato Telemaco.

Normativa di riferimento:

 

 Bandiera Brasile

BRASILE - ANEXO IX – IMPORTAZIONE VINI E BEVANDE

L’importazione di vini e bevande in Brasile è regolata dalla NORMATIVA Nº 67 del 5/11/2018 (Formato pdf - 8438 kB), che prevede che le merci siano accompagnate da un documento di origine, denominato ANEXO IX  (Formato pdf - 304 kB) rilasciato dalla Camera di commercio competente. Può essere richiesto anche un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio accreditato presso le Autorità brasiliane e iscritto nell’elenco SISCOLE.

Per ottenere il rilascio dell’ANEXO IX è necessario:

  1. Richiedere il rilascio preliminare di un certificato di origine UE;
  2. Presentare istanza di rilascio (Formato word - 31 kB) dell'ANEXO IX in cui risulti la dichiarazione: "Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'ANEXO IX presentato svolge le attività di produzione o imbottigliamento o entrambi in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno", allegando la seguente documentazione:
  3. Modello ANEXO IX compilato dall’impresa, sul quale verrà riportato il numero del certificato di origine UE:
  4. Copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
  5. Fatture di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto (contestuale o a campione).

Qualora sia richiesto un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, si procederà con un visto per deposito (per le modalità di richiesta, consultare la sezione VISTO PER DEPOSITO AGLI ATTI.

La normativa brasiliana prevede un ulteriore documento, l'ANEXO XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile), il cui rilascio non compete agli Uffici camerali, ma ad organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF.

Diritti di segreteria: € 3,00 per ciascun visto.

 Bandiera Turchia

TURCHIA – EXPORTER REGISTRY FORM (PRODOTTI TESSILI)

L’EXPORTER REGISTRY FORM (Formato pdf - 119 kB) è un documento che gli esportatori di prodotti tessili verso la Turchia devono fornire al proprio importatore per la registrazione del prodotto presso le Autorità turche.

E’ richiesto per i prodotti rientranti nei seguenti codici doganali: 4203.10; 4203.21; 4203.29; 4203.30; 4303.10; 43.04; 50; 51; 52; 53; 54 (escluso 5407.20); 55; 56; 57 (escluso 57.01 e 57.02); 58 (escluso 58.05); 59; 60; 61; 62; 63 (escluso 6305.32 e 6305.33); 65.05.

Il documento, compilato dall’impresa esportatrice (scarica le istruzioni per la compilazione (Formato pdf - 4 kB) ), deve essere vidimato dalla Camera di Commercio di competenza - che interviene mediante l’apposizione di un VISTO POTERI DI FIRMA del legale rappresentante (per le modalità di richiesta, consultare la sezione VISTO POTERI DI FIRMA - per essere poi validato per la Turchia presentandolo in originale al Consolato Turco in Italia per la legalizzazione o, in alternativa,  alla Prefettura locale per l’apposizione dell’Apostille (Convenzione dell’Aja).

Nel caso di esportazioni nei confronti di più clienti turchi, il modulo deve essere compilato e vidimato per ogni importatore. In caso di diverse esportazioni, nell’arco di tempo di 12 mesi e verso un singolo importatore, il modulo è richiesto solamente per la prima spedizione.

Diritti di segreteria: € 3,00 per ciascun visto

Normativa di riferimento:

  • Circolare del Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia N. 21/2009 (G.U. turca n. 27097 serie 2 del 31/12/2008)
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APOSTILLA o APOSTILLE – CONVENZIONE DELL’AJA

L' Apostille è una speciale attestazione, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che garantisce l'autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell'Autorità rilasciante. E’ valida solo fra gliStati aderenti alla predetta Convenzione.

In Italia sono state designate le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille:

  • per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati; 
  • per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

L’elenco aggiornato degli Stati aderenti alla Convenzione è consultabile nell’Apostille Section del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH)

 


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