
La
Camera di commercio e di Industria della Repubblica Popolare cinese ha inviato una nota informativa alle Associazioni nazionali garanti per richiamare l'attenzione su alcune norme di utilizzo dei Carnets ATA.
Il Carnet ATA per la Cina può essere rilasciato esclusivamente per lo
scopo di utilizzo "mostre e fiere".
La Convenzione doganale sulle "mostre e fiere" prevede che
le Autorità doganali del Paese di importazione abbiano la facoltà di fissare una data per la riesportazione inferiore alla data di scadenza del Carnet ATA. Il termine eventualmente fissato per la riesportazione delle merce
deve essere tassativamente rispettato. Qualora il titolare del Carnet ATA, o il suo rappresentante, ritenga di non poter riesportare la merce entro la data fissata, dovrà presentare
istanza di riesportazione ritardata presso le Autorità doganali cinesi. Tale domanda deve essere sottoposta alla Dogana estera
un mese prima del termine fissato per l'uscita della merce. Il mancato rispetto della procedura comporterà la
richiesta di pagamento dei diritti di importazione da parte della Dogana estera.
Altro problema riscontrato è la
descrizione troppo generica della lista generale delle merci. Inoltre, si raccomanda di dattiloscrivere le liste generali, in quanto
non saranno accettate quelle scritte a mano.
Infine, i
veicoli importati in Cina con il Carnet ATA nel rispetto della Convenzione sottoscritta (a tal proposito, si sottolinea che in tale tipologia
non sono ricompresi gli auto o motoveicoli destinati ad essere utilizzati nelle competizioni mondiali) devono essere riesportati alla fine della fiera o mostra. Se ciò non dovesse avvenire, il titolare dovrà richiedere una licenza di importazione presso il Ministero del Commercio cinese.
I
veicoli usati o i
veicoli con la guida a destra necessitano di una autorizzazione preventiva prima di essere importati nel territorio doganale della Repubblica Popolare cinese.